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Si rende noto che, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle
allegate al Decreto Ministeriale n. 99 del
16 dicembre 2009 (qui di seguito riportate),
- nell’anno scolastico 2009/2010 si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno;
- nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe;
- nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.
In merito all’assegnazione dei crediti formativi e scolastici rimangono validi i criteri indicati nella
circolare n.39 del 22 ottobre 2009.
TABELLA A
CREDITO SCOLASTICO Candidati interni
| Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
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I anno |
II anno |
III anno |
| M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
| 6 < M = 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
| 7 < M = 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
| 8 < M = 9 |
6-7 |
6-7 |
7-8 |
| 9 < M = 10 |
7-8 |
7-8 |
8-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo
dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente,
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere
in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
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