|
Si ricorda a tutto il personale che ai sensi dell'art. 1 della legge n.584/1975 e della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, è vietato fumare in tutti i locali scolastici (aule, sale
per riunioni, palestra, laboratori, ripostigli, corridoi, bagni, scalinate, uffici e atrio).
È anche opportuno che idocenti non fumino nelle zone limitrofe alle porte di ingresso dell'Istituto e che si eviti
di gettare a terra cenere e mozziconi.
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità penale in ordine alla salute dei lavoratori e alle condizioni degli ambienti
di lavoro e i collaboratori designati hanno facoltà di elevare contravvenzioni a chi non rispetti il divieto di fumo.
Gli allievi sono equiparati a lavoratori dipendenti, quindi analoga responsabilità ha il Dirigente Scolastico sulla tutela
della loro salute
Si invita tutto il personale a non contravvenire per nessun motivo alle leggi sopraccitatee ad adoperarsi affinché siano
rispettateda tutte le persone che frequentano la scuola.
|